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Autocertificazioni_1
Ogni cittadino al posto del certificato richiesto può presentare un’autocertificazione. Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato). Può presentarlo direttamente o spedirlo a qualsiasi Ufficio pubblico o gestore di pubblico per posta o tramite fax. Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo sostituisce in modo definitivo. La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari. La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Ai soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) è data facoltà di accettare l’autocertificazione. Per tali soggetti, a differenza della pubblica amministrazione, non vi è obbligo di accettazione.

Esclusioni
L’autocertificazione non può essere usata in sostituzione dei seguenti certificati:

 

  • certificati medici e sanitari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi
Inoltre è esclusa la possibiilità di autenticare i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che può essere attestata solo dai funzionari della cancelleria.


Chi può usare l’autocertificazione
  • I cittadini italiani
  • I cittadini dell’Unione Europea
  • I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni(non è più necessario che siano anche residenti)
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17/01/2012
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