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Avviso 14 giugno 2023

IMU

Il calcolo dell’Imposta IMU per la RATA DI ACCONTO potrà essere effettuato con le seguenti aliquote stabilite dal Comune come da deliberazione di C.C.  n. 7 del 21-04-2023:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰
1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 9,60
2 Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,00
3 Non costituisce presupposto dell’imposta l’unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 esente
4 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata esente
5 Unità immobiliare ad uso abitativo, che non rientra al punto 2, iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 a disposizione, locate e relative pertinenze 9,60
6 La base imponibile è ridotta al 50% per l’unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo  a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale  e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019 9,60
7 Unità immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli Enti di Edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che non ha le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008 e sm.i. 7,60
8 Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10  (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato). 9,60
9 Aree fabbricabili 9,60
10 Fabbricati rurali ad uso strumentale attività agricola di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 1,00
11 Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà 4,80
12 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintando che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati esenti
13 Immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per occupazioni abusive (art. 1 comma 81 bis L. 197/2022) esenti
 
 
DETRAZIONE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALE:  per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9  per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
 
MODALITA’ DI  VERSAMENTO
Mod. F24 Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento Sul totale dovuto, all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. - L’imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00
CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI:  MORINOF732
 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON I MODELLI F24 e F24 SEMPLIFICATO:
3912 IMU per abitazione principale e pertinenze
3913 IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3916 IMU per le aree fabbricabili
3918 IMU per altri fabbricati
3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” - STATO
3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” – COMUNE
3939 IMU per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
 
Per una corretta applicazione dell’imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il:
I° GIOVEDI’ del mese ore 08:00-14:00  - tel. 0863/978133

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